Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.
Le
Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di deliberazione, del bando,
con Decreto del Presidente della Camera. Il Decreto indica il membro
della Commissione cui sono devolute, in caso di assenza o di
impedimento del Presidente della Commissione stessa, le sue funzioni.
Con lo stesso procedimento si dà luogo alla eventuale modifica della
composizione della Commissione. Ove il bando non disponga diversamente,
il Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale.
Le
Commissioni esaminatrici possono disporre l'aggregazione di membri
esperti, anche in relazione a singole fasi della procedura. Il membro
esperto è componente della Commissione a tutti gli effetti,
limitatamente alla fase per la quale è disposta l'aggregazione.
I
componenti della Commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco
dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono
situazioni di incompatibilità fra essi e i candidati ai sensi degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Qualora la prima prova
sia a correzione informatizzata, la suddetta dichiarazione è
sottoscritta con riferimento ai candidati ammessi a sostenere le prove
successive.
La Commissione esaminatrice stabilisce il
calendario delle prove, ove il bando non disponga diversamente, e fissa
i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi
del procedimento concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1. La
Commissione stabilisce, in particolare, il termine per la correzione
degli elaborati o per la valutazione delle prove tecniche.
La
Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle istruzioni impartite
ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone
l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse; valuta le
prove e attribuisce i relativi punteggi; forma gli elenchi degli idonei
nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del
concorso.
Per la validità delle sedute della Commissione
esaminatrice e delle relative deliberazioni, salvo quanto specificato
nel periodo successivo, è necessaria la presenza del Presidente, o del
membro che ne assume le funzioni in caso di assenza o impedimento, e di
almeno la metà dei componenti la Commissione. Durante lo svolgimento
delle prove selettive, delle prove scritte o delle prove pratiche, in
ogni sede d'esame devono rimanere presenti almeno tre membri della
Commissione, che assicurano la regolarità delle attività connesse allo
svolgimento della prova, vigilano sull'osservanza da parte dei
candidati delle disposizioni loro impartite e assumono tutte le
decisioni che si rendano necessarie.
Ai fini della
correzione delle prove per le quali non sia prevista la correzione
informatizzata, la Commissione definisce le modalità organizzative in
relazione alle caratteristiche delle prove stesse. In particolare, può
disporre l'articolazione dei lavori per aree disciplinari o funzionali,
fermo restando l'obbligo di riferire alla Commissione stessa, che
decide l'attribuzione del voto con la presenza dei membri previsti dal
primo periodo del comma 6.